Se il pagamento di un contributo scade di sabato

Con avviso di accertamento, emesso dal concessionario per la riscossione del Comune e notificato in data 05.02.2013, veniva liquidata l’Imposta comunale sulla pubblicità per l’anno di competenza nei confronti dell impresa Sempronio, la quale provvedeva quindi regolarmente a pagare, mezzo bonifico bancario disposto in data 04.04.2013 e pervenuto all’ente di riscossione in 08.04.2013, il complessivo importo portato dall’avviso di accertamento entro i 60 giorni dall’avvenuta notifica dello stesso, così usufruendo dell’abbattimento delle sanzioni.

 

Tuttavia, in data 23.10.2013 veniva notificata dall’ESATTORE ingiunzione di pagamento, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro … in relazione al presunto mancato tempestivo versamento, dell’avviso di accertamento di cui sopra. L’ingiunzione di pagamento oggetto di ricorso è stata quindi emessa unicamente per le sanzioni, gli interessi e gli accessori dovuti per il presunto ritardato pagamento dell’avviso di accertamento oltre i termini utili, per usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni.

 

Tuttavia, come risulta dai documenti agli atti, l’impresa Sempronio ha regolarmente e tempestivamente pagato a mezzo bonifico bancario il complessivo importo entro i 60 giorni dall’avvenuta notifica dello stesso, così usufruendo dell’abbattimento delle sanzioni. Con riferimento al predetto avviso di accertamento i 60 giorni, decorrenti dalla notifica effettuata in data 05.02.2013, sarebbero infatti scaduti il giorno di sabato 6 aprile 2013.

 

Nel settore tributario la proroga del termine che scade il sabato viene fissata al primo giorno lavorativo successivo, in quanto è comunemente riconosciuta ed applicata nel comma 8 dell’art.6 del D.L. n.330/1994.

 

A fugare la residua incertezza interpretativa è intervenuto l’art. 7 comma 1 lettera h del DL 70/2011, risolvendo oggi ogni dubbio a riguardo e prevedendo che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

Appare dunque palese l’illegittimità e la conseguente nullità dell’ingiunzione di pagamento in data 23.10.2013 in quanto l’importo portato dal precedente avviso di accertamento n.000109 del 2013 era stato interamente pagato nei termini di legge, usufruendo della riduzione delle sanzioni. La proroga stabilita dalla norma sopra citata vale solo per gli adempimenti riguardanti i tributi erariali, e non per quelli regionali e locali ad eccezione dei pagamenti. Quindi per esempio mentre il pagamento di un tributo comunale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo (art. 6 D.L. 330/1994) lo stesso non può dirsi per altri adempimenti quali ad esempio le dichiarazioni o denuncie.

 

Pertanto il pagamento di un tributo comunale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

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